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Statuto |
Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita l'Associazione "Centro Studi Cetacei - Associazione Italiana per lo studio dei Mammiferi e dei Rettili marini (da ora in avanti Associazione), ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, che si articola in sezioni regionali; trattasi di Associazione culturale di natura scientifica, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS D.Lgs. 460/97, su base volontaria, aconfessionale e apartitica con sede legale a Firenze, Via Cherubini n. 13.
Art. 2 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo di contribuire, mediante la ricerca scientifica, allo studio e alla conservazione dell'ambiente marino, della sua biodiversità e dei suoi ecosistemi, nei riguardi dei mammiferi e dei rettili marini in particolare nel Mediterraneo. Specificamente suoi ambiti di attività sono:
- ricerca scientifica in ambiente naturale e in ambiente controllato;
- organizzazione e gestione della rete nazionale di intervento per lo studio e il recupero degli animali spiaggiati, ai fini della loro valorizzazione scientifica;
- attività di intervento sugli animali spiaggiati vivi o in difficoltà, al fine di promuoverne la loro salvaguardia;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente attraverso la formazione, la divulgazione e l'insegnamento della cultura scientifica.
La Associazione si offre inoltre come punto di riferimento consultivo per Istituzioni ed Enti pubblici e privati nell'ambito delle sue finalità specifiche.
Art. 3 - Il patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito: a) dalle quote sociali; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio; d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, offerte ed eredità; e) da contributi derivanti dalla collaborazione con altri Enti o associazioni; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 4 - Soci
Possono aderire in qualità di soci sia le persone fisiche sia gli enti. I soci sono:
1. soci fondatori; 2. soci ordinari; 3. soci onorari; 4. soci sostenitori;
1. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo della associazione stessa.
2. Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della associazione, intendono collaborare al conseguimento delle sue finalità avendone specifici requisiti, che verranno ammessi a seguito della loro domanda di adesione - accompagnata dalla presentazione di due soci con diritto di voto - inviata al Consiglio Direttivo che decide entro 30 giorni. La qualifica di socio ordinario da diritto: a) a intervenire alle assemblee con facoltà di parola e diritto di voto; b) a formulare proposte e a partecipare alle attività della associazione e dei suoi Organi; c) a ricevere le pubblicazioni sociali. La qualifica di socio ordinario comporta i seguenti doveri: a) osservare le norme del presente statuto, nonché le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) rispettare gli impegni a carattere collettivo che l'associazione o gli Organismi cui essa aderisce abbiano stipulato ed assunto in forza della rappresentanza che compete loro per statuto; c) collaborare con gli Organi dell'associazione per il conseguimento dei fini di cui all'Art. 2 del presente Statuto; d) il versamento della quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.
3. Sono soci onorari tutte le persone fisiche che per capacità professionale, per riconoscimenti e ruoli ricoperti nell'ambito della tutela ambientale, possano con prestigio offrire il proprio contributo personale alle attività dell'associazione. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari.
4. Sono soci sostenitori tutti coloro, soggetti fisici, soggetti giuridici pubblici e privati, che mediante sovvenzioni in denaro e/o sponsorizzazioni in beni materiali, quali strumenti e attrezzature, intendono sostenere l'associazione nelle sue finalità. I soci sostenitori non hanno diritto di voto. La qualifica di socio si acquisisce su domanda previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
Art. 5 - Organi
Gli Organi della Associazione sono: a) l'Assemblea Ordinaria; b) il Presidente; c) il segretario - tesoriere; d) il consiglio direttivo ; e) il collegio dei revisori dei conti; f) il collegio dei probiviri. g) il corrispondente di zona responsabile della Sezione regionale.
Art. 6 - L'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea è formata da tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quota sociale. Essa viene convocata almeno una volta l'anno, in sessione ordinaria, e ogni qualvolta ciò si reputi necessario da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo o qualora ne faccia richiesta almeno due terzi degli associati. La convocazione avverrà mediante avviso del Presidente contenente luogo, data, ora di riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria all'indirizzo indicato nel libro degli associati almeno venti giorni prima della data di riunione e mediante esposizione nella pagina web dell'associazione. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentati, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti. La convocazione per la sessione straordinaria è inviata per posta ordinaria a tutti i soci e mediante raccomandata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri almeno quindici giorni prima della data di convocazione e mediante esposizione nella pagina web dell'associazione. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea a mezzo delega con un massimo di tre (3) deleghe per persona. L'Assemblea ordinaria: 1. approva le modifiche allo Statuto e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo; 2. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente; 3. indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; 4. elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; 5. approva mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri Soci dell'associazione eletti dall'Assemblea di cui 5 scelti nella rosa dei candidati dei Soci Fondatori e 4 tra i restanti soci previa espressione di libere candidature. Il Consiglio Direttivo è eletto mediante votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili. Qualora nel corso del mandato un Consigliere venisse a mancare per qualunque motivo, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 8 - Cariche Sociali
Il Presidente e il Segretario - Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio interno. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio. Ha la firma dell'associazione; presiede e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente può delegare espressamente ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo alcune sue specifiche funzioni. Il Consiglio Direttivo può nominare un presidente Onorario, personalità scientifica eminente e di lustro, designato al di fuori del Consiglio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo. Il consiglio direttivo nomina il corrispondente di zona a cui è delegato il funzionamento delle sezioni regionali.
Art. 9 - Tesoriere
Il Segretario Tesoriere si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi di legge dell'associazione, tiene la cassa, compila annualmente le bozze di bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione ordinaria dell'associazione. Esercita tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Diritti e Doveri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione dell'associazione, con tutte le più ampie facoltà per deliberare tutti gli atti comunque necessari o utili per il raggiungimento dei fini sociali. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente per iscritto, almeno 8 giorni prima della data fissata, la stessa dovrà contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, o tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta all'anno delibera in ordine al consuntivo e al preventivo, nonché all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i membri presenti del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Rappresentanza
La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento o in caso di conflitto di interessi, a un consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Incompatibilità
Tutte le cariche, con eventuale esclusione di revisore dei conti, sono gratuite. Tutte le cariche sono incompatibili con:
- incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
- cariche politiche elettive e non;
- rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione.
Non sono ammessi cumuli di cariche nell'Associazione.
Art. 13 - I Revisori
L'assemblea nomina, su indicazione del Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori dei Conti possono venire retribuiti. Questi rimarranno in carica per quattro anni. Essi provvedono al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'associazione. I membri vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni. Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi Sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni. I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa.
Art. 15 - L'Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci saranno a disposizione degli associati presso la sede sociale per almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea ordinaria per l'approvazione degli stessi bilanci.
Art. 16 - Regolamento
Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti interni necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'associazione e le norme di funzionamento delle sezioni regionali. I regolamenti vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 17 - Sezioni Regionali
L'associazione potrà aprire proprie Sezioni regionali con nomina di un corrispondente di zona.
Art. 18 - Scioglimento e trasformazione
Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'associazione potrà sciogliersi o trasformarsi se ciò sarà ritenuto necessario dalla maggioranza qualificata dei Soci. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Disposizione Generale
Per tutto quanto
non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Letto sottoscritto e approvato